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FINANZIARIA 2008

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 Risparmia sino al 55% con la finanziaria 2008
La finanziaria 2008, in materia di risparmi energetici ed ecologia, ha prorogato gli incentivi fiscali previsti dalla scorsa legge finanziaria fino al 31/12/2010. In particolare gli interventi considerati dalla Legge Finanziaria 2008 riguardano: La riqualificazione energetica dell’edificio; La ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda in particolare la coibentazione con l’esterno (infissi, isolamento, coperture, pavimenti); La installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per quanto riguarda l'installazione di pannelli solari o la sostituzione della caldaia con una a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza energetica, la Finanziaria prevede un rimborso del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione dall’imposta lorda. Tale detrazione è da dividere in quote di pari importo per un numero di anni da tre a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Il contribuente ha, quindi, la possibilità di recuperare la spesa sostenuta nelle successive denuncie dei redditi annuali sottraendo ogni anno dalla somma da pagare allo Stato, la quota annuale risultante del 55% di quanto ha investito per riqualificare il suo impianto termico. Questa possibilità  è vincolata ad un limite massimo di:
- 60.000 Euro per i pannelli solari
- 30.000 Euro per le caldaie a condensazione e i climatizzatori pompa di calore ad alta efficienza energetica.

EDIFICI INTERESSATI
L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. La Legge Finanziaria indica espressamente che gli incentivi sono previsti esclusivamente per gli edifici esistenti escludendo quelli di nuova costruzione assoggettati a diverse prescrizioni comunitarie in materia di rendimenti energetici degli stessi edifici.

SPESE DETRAIBILI
Il Decreto attuativo della Legge Finanziaria indica tra le spese detraibili quelle relative a: - Prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio e le spese di progettazione dell’impianto, - Spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico
 
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
Per l’ottenimento della detrazione del 55% dall’IRPEF il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
1) Asseverazione: dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. 2) Attestato di certificazione energetica dell’edificio redatto da un tecnico abilitato. Tale certificazione contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell’attestato di certificazione energetica deve essere trasmessa copia dell’attestato di qualificazione energetica, prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all’allegato A del decreto stesso. La nuova legge Finanziaria prevede che qualora l'intervento riguardi esclusivamente l'installazione di pannelli solari, la certificazione o l'attestato di riqualificazione energetica non sono più necessari. E' infatti sufficiente la compilazione della scheda informativa degli interventi realizzati secondo l'allegato F del decreto.

CALDAIE A CONDENSAZIONE
Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di potenza inferiore ai 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una serie di documenti forniti direttamente dal produttore degli apparecchi installati. Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di potenza superiore ai 100 kW, oltre all'asseverazione e all'attestato di certificazione (o attestato di qualificazione) energetica, occorre produrre anche la "diagnosi energetica dell'edificio (DL 311/06).

CLIMATIZZATORI POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
In caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza energetica

SISTEMI SOLARI
Per beneficiare della detrazione relativa all’installazione di pannelli solari è necessaria invece la seguente documentazione: i certificati di omologazione dei collettori ai sensi della UNI 12975. La dichiarazione ufficiale del produttore relativa alla garanzia dei collettori/bollitori e dei restanti componenti (i bollitori devono essere garantiti almeno 5 anni e gli accessori e i componenti elettronici almeno 2 anni).
* Dichiarazione ufficiale del produttore relativa alla garanzia dei collettori/bollitori e dei restanti componenti

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
I soggetti che intendono beneficiare di tale detrazione, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, dovranno:
1) Trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it i dati contenuti nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A) e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati (allegato E o F). Il sito internet www.acs.enea.it rilascerà regolare ricevuta informatica
2) Effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
3) Conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Tutta la documentazione va conservata per l’intero periodo in cui è esperibile l’attività  di accertamento da parte del fisco.