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Risparmia sino al 55% con la finanziaria 2008
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La finanziaria 2008, in materia di risparmi energetici ed ecologia, ha
prorogato gli incentivi fiscali previsti dalla scorsa legge finanziaria
fino al 31/12/2010. In particolare gli interventi considerati dalla Legge Finanziaria 2008 riguardano: La riqualificazione energetica dell’edificio; La ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda in
particolare la coibentazione con l’esterno (infissi, isolamento,
coperture, pavimenti); La installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta
efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per quanto riguarda l'installazione di pannelli solari o la
sostituzione della caldaia con una a condensazione o con pompe di
calore ad alta efficienza energetica, la Finanziaria prevede un
rimborso del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione
dall’imposta lorda. Tale detrazione è da dividere in quote di pari
importo per un numero di anni da tre a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Il contribuente ha, quindi, la possibilità di recuperare la spesa
sostenuta nelle successive denuncie dei redditi annuali sottraendo ogni
anno dalla somma da pagare allo Stato, la quota annuale risultante del
55% di quanto ha investito per riqualificare il suo impianto termico. Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo di:
- 60.000 Euro per i pannelli solari
- 30.000 Euro per le caldaie a condensazione e i climatizzatori pompa di calore ad alta efficienza energetica.
EDIFICI INTERESSATI
L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di
quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali
- interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali)
compresi quelli strumentali. La Legge Finanziaria indica espressamente
che gli incentivi sono previsti esclusivamente per gli edifici
esistenti escludendo quelli di nuova costruzione assoggettati a diverse
prescrizioni comunitarie in materia di rendimenti energetici degli
stessi edifici.
SPESE DETRAIBILI
Il Decreto attuativo della Legge Finanziaria indica tra le spese detraibili quelle relative a: - Prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione
energetica richiesta per fruire del beneficio e le spese di
progettazione dell’impianto, - Spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
Per l’ottenimento della detrazione del 55% dall’IRPEF il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
1) Asseverazione: dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che
attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti
tecnici richiesti dal medesimo decreto. 2) Attestato di certificazione energetica dell’edificio redatto da un
tecnico abilitato. Tale certificazione contiene i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente
alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai
comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio
regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle regioni.
Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo
dell’attestato di certificazione energetica deve essere trasmessa copia
dell’attestato di qualificazione energetica, prodotto secondo le
indicazioni riportate nello schema di cui all’allegato A del decreto
stesso. La nuova legge Finanziaria prevede che qualora l'intervento riguardi
esclusivamente l'installazione di pannelli solari, la certificazione o
l'attestato di riqualificazione energetica non sono più necessari. E'
infatti sufficiente la compilazione della scheda informativa degli
interventi realizzati secondo l'allegato F del decreto.
CALDAIE A CONDENSAZIONE
Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di
potenza inferiore ai 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da
una serie di documenti forniti direttamente dal produttore degli
apparecchi installati. Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di
potenza superiore ai 100 kW, oltre all'asseverazione e all'attestato di
certificazione (o attestato di qualificazione) energetica, occorre
produrre anche la "diagnosi energetica dell'edificio (DL 311/06).
CLIMATIZZATORI POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
In caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza energetica
SISTEMI SOLARI
Per beneficiare della detrazione relativa all’installazione di pannelli solari è necessaria invece la seguente documentazione: i certificati di omologazione dei collettori ai sensi della UNI 12975. La dichiarazione ufficiale del produttore relativa alla garanzia dei
collettori/bollitori e dei restanti componenti (i bollitori devono
essere garantiti almeno 5 anni e gli accessori e i componenti
elettronici almeno 2 anni).
* Dichiarazione ufficiale del produttore relativa alla garanzia dei collettori/bollitori e dei restanti componenti
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
I soggetti che intendono beneficiare di tale detrazione, senza dover
fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, dovranno:
1) Trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori,
attraverso il sito www.acs.enea.it i dati contenuti nell’attestato di
certificazione o qualificazione energetica (allegato A) e la scheda
informativa relativa agli interventi effettuati (allegato E o F). Il
sito internet www.acs.enea.it rilascerà regolare ricevuta informatica
2) Effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice
fiscale del beneficiario del bonifico.
3) Conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le
fatture comprovanti le spese sostenute e, per i contribuenti non
titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico attraverso il
quale è stato effettuato il pagamento. Tutta la documentazione va conservata per l’intero periodo in cui è
esperibile l’attività di accertamento da parte del fisco.
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