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NORMATIVE
La legge italiana regola con una serie di normative il settore del riscaldamento e degli idrosanitari. Il mancato rispetto delle normative comporta sanzioni che vanno da 516 a 2.582 Euro per il Responsabile dell'impianto, può in alcuni casi costituire una violazione penale, e comporta inoltre un serio pericolo per gli stabili e i loro occupanti. Riportiamo di seguito alcune informazioni, che vi invitiamo ad approfondire insieme ai nostri tecnici.  

   ►  Manutenzione Periodica in base alla Legge 10/91 e al DPR 412/93 
La manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento (a prescindere dal tipo di impianto e di combustibile) è un'operazione obbligatoria secondo le cadenze fissate dalla Legge 10/91 e dal DPR 412/93. Ogni anno tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico (analisi di combustione) della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:
impianti fino a 35 kW => una volta ogni due anni
impianti da 35 a 350 kW => una volta ogni anno
impianti sopra i 350 kW => una volta ogni sei mesi
Sul "Libretto di Centrale" deve essere obbligatoriamente annotato il rendimento della caldaia misurato in occasione delle verifiche, nonché il consumo annuo di combustibile (es. gas o gasolio) come prescritto dal punto 11 dell’Allegato F al DPR 412/93.
Il responsabile di impianto (proprietario/occupante) o il Terzo Responsabile (se è stato nominato) è passibile di una sanzione da 516 a 2.582 Euro (da 1 milione a 5 milioni di Lire) nel caso in cui non adotti tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia dell'impianto, o nel caso in cui non provveda a far eseguire le manutenzioni di Legge.

    ►    Installazione in base alla legge nr. 46 del 1990
In base alla Legge nr. 46 del 1990, i lavori di installazione, ampliamento e trasformazione dell'impianto di riscaldamento, climatizzazione o idrosanitario (compresa la semplice sostituzione di una caldaia o scaldabagno) devono essere affidati esclusivamente a professionisti abilitati.

   ►  Mancata manutenzione e/o adeguamento ai sensi della Legge 1083/71 
La mancata manutenzione e/o il mancato adeguamento degli impianti non sicuri costituiscono inoltre una violazione penale ai sensi della Legge nr. 1083 del 1971.

   ►  Libretto d'impianto o centrale in base al DPR 412/93 
Dal 1° Agosto 1994, in base al DPR 412/93, tutti gli impianti termici, ovvero gli impianti di riscaldamento e di produzione centralizzata di acqua calda (vecchi e nuovi), devono essere dotati di un "Libretto di impianto" (se di potenza non superiore a 35 kW) o di un "Libretto di Centrale" (se di potenza superiore a 35 kW). Il Libretto di impianto/di centrale dovrà essere debitamente compilato e firmato dal responsabile di impianto (cioè dall'occupante o dal Terzo Responsabile delegato), ed aggiornato annualmente con le varie operazioni di manutenzione periodica e/o straordinaria. Il responsabile di impianto dovrà conservare gli ultimi "Rapporti di Controllo e Manutenzione" e i risultati dell'ultima verifica di rendimento ("prova fumi" o analisi di combustione). 
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