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NORMATIVE
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La legge italiana regola con una serie di normative il settore del riscaldamento e degli idrosanitari.
Il mancato rispetto delle normative comporta sanzioni che vanno da 516
a 2.582 Euro per il Responsabile dell'impianto, può in alcuni casi
costituire una violazione penale, e comporta inoltre un serio pericolo
per gli stabili e i loro occupanti. Riportiamo di seguito alcune informazioni, che vi invitiamo ad approfondire insieme ai nostri tecnici.
► Manutenzione Periodica in base alla Legge 10/91 e al DPR 412/93
La
manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento (a
prescindere dal tipo di impianto e di combustibile) è un'operazione
obbligatoria secondo le cadenze fissate dalla Legge 10/91 e dal DPR
412/93. Ogni anno tutti gli impianti termici devono
essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento
energetico (analisi di combustione) della caldaia dovrà essere
effettuata secondo le seguenti cadenze:
impianti fino a 35 kW => una volta ogni due anni
impianti da 35 a 350 kW => una volta ogni anno
impianti sopra i 350 kW => una volta ogni sei mesi
Sul
"Libretto di Centrale" deve essere obbligatoriamente annotato il
rendimento della caldaia misurato in occasione delle verifiche, nonché
il consumo annuo di combustibile (es. gas o gasolio) come prescritto
dal punto 11 dell’Allegato F al DPR 412/93.
Il
responsabile di impianto (proprietario/occupante) o il Terzo
Responsabile (se è stato nominato) è passibile di una sanzione da 516 a
2.582 Euro (da 1 milione a 5 milioni di Lire) nel caso in cui non
adotti tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia
dell'impianto, o nel caso in cui non provveda a far eseguire le
manutenzioni di Legge.
► Installazione in base alla legge nr. 46 del 1990 In
base alla Legge nr. 46 del 1990, i lavori di installazione, ampliamento
e trasformazione dell'impianto di riscaldamento, climatizzazione o
idrosanitario (compresa la semplice sostituzione di una caldaia o
scaldabagno) devono essere affidati esclusivamente a professionisti
abilitati.
► Mancata manutenzione e/o adeguamento ai sensi della Legge 1083/71
La
mancata manutenzione e/o il mancato adeguamento degli impianti non
sicuri costituiscono inoltre una violazione penale ai sensi della Legge
nr. 1083 del 1971.
► Libretto d'impianto o centrale in base al DPR 412/93 Dal
1° Agosto 1994, in base al DPR 412/93, tutti gli impianti termici,
ovvero gli impianti di riscaldamento e di produzione centralizzata di
acqua calda (vecchi e nuovi), devono essere dotati di un "Libretto di
impianto" (se di potenza non superiore a 35 kW) o di un "Libretto di
Centrale" (se di potenza superiore a 35 kW). Il Libretto
di impianto/di centrale dovrà essere debitamente compilato e firmato
dal responsabile di impianto (cioè dall'occupante o dal Terzo
Responsabile delegato), ed aggiornato annualmente con le varie
operazioni di manutenzione periodica e/o straordinaria. Il responsabile
di impianto dovrà conservare gli ultimi "Rapporti di Controllo e
Manutenzione" e i risultati dell'ultima verifica di rendimento ("prova
fumi" o analisi di combustione). |
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